Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Cuneo

Catasto ai Comuni

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Decentramento ai comuni funzioni catastali Sulla G.U. n. 154 del 5.7.2007 è stato pubblicato il D.P.C.M. 14.06.2007, recante «Decentramento delle funzioni catastali ai comuni, ai sensi dell'articolo 1, comma 197, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» che dà attuazione al previsto passaggio ai comuni delle funzioni in materia di conservazione, aggiornamento ed utilizzazione del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, la cui scadenza è stata differita all'1.11.2007 dal comma 195 della L. 296/2006 (finanziaria 2007).

Il decreto individua le modalità, i requisiti e gli elementi utili per l'esercizio delle funzioni catastali da parte dei comuni in forma diretta, singola o associata, ovvero per il convenzionamento con l'Agenzia del territorio, ed i criteri di ripartizione, tra i singoli comuni appartenenti a ciascuna provincia, dei beni mobili e delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle funzioni assunte, nell'ambito di quelle conferite dal D. Leg.vo 112/1998, in materia di Catasto, come modificate dall'art. 1, comma 194, della citata L.296/2006, anche allo scopo di realizzare un effettivo e totale censimento dei beni immobili ed un completo recupero dei dati catastali ed integrazione della relativa banca dati. Per la gestione di tutte o parte delle funzioni catastali loro assegnate dalla normativa i comuni provvedono attraverso una delle seguenti modalità:

* gestione diretta autonoma;

* gestione diretta attraverso Unione di Comuni o altre forme associative;

* gestione diretta da parte della Comunita' Montana di appartenenza;

* gestione affidata all'Agenzia del territorio.

I comuni che abbiano deliberato la gestione parziale delle funzioni assegnate, in base alle opzioni a) e b) più avanti elencate, dovranno inoltre stipulare, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 2 del decreto, apposita convenzione con cui definire la gestione delle funzioni ed i termini generali della cooperazione e collaborazione reciproca su cui si basa il funzionamento del sistema catastale unitario nazionale. Per quanto riguarda la tempistica applicativa, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. (e quindi entro il 3.10.2007) i comuni devono provvedere ad inviare all'Agenzia del territorio specifica deliberazione esecutiva di Consiglio comunale, indicante la modalità con cui intendono esercitare, dall'1.11.2007, le funzioni catastali assegnate. I Comuni possono optare per una delle seguenti aggregazioni di funzioni:

a) Opzione di primo livello:

1. consultazione della banca dati catastale unitaria nazionale e servizi di visura catastale;

2. certificazione degli atti catastali conservati nella banca dati informatizzata;

3. aggiornamento della banca dati del catasto mediante trattazione delle richieste di variazione delle intestazioni e delle richieste di correzione dei dati amministrativi, comprese quelle inerenti la toponomastica;

4. riscossioni erariali per i servizi catastali.

b) Opzione di secondo livello: oltre alle funzioni di cui alla lettera a)

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento del Catasto Fabbricati;

2. confronto, con gli atti di pertinenza del comune, delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento e segnalazione degli esiti all'Agenzia del territorio per la definizione dell'aggiornamento del Catasto Fabbricati;

3. verifica formale e accettazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Terreni;

4. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni.

c) Opzione di terzo livello: oltre alle funzioni di cui alla lettera a)

1. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni tecniche di aggiornamento geometrico del Catasto Fabbricati;

2. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazione tecniche di aggiornamento del Catasto Terreni;

3. verifica formale, accettazione e registrazione delle dichiarazioni di variazione colturale del Catasto Terreni;

4. definizione dell'aggiornamento della banca dati catastale sulla base delle proposte di parte, ovvero sulla base di adempimenti d'ufficio.